
| Tar del Lazio boccia linee guida fecondazione assistita |
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Roma, 23 gen. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Il Tribunale amministrativo rinvia il giudizio alla Consulta. Stop al divieto di diagnosi preimpianto e alla predeterminazione del numero degli embrioni da impiantare nell'utero. Accolto il ricorso della Warm (World Association for Reproductive Medicine). Sirchia: ''Legge 40 non lede diritto alla salute'' Di seguito riportiamo gli articoli relativi alla sentenza del TAR del Lazio pubblicati sul sito centroartes.com: Il Tar del Lazio boccia le linee guida della legge 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita e rinvia il giudizio alla Corte Costituzionale. Il ricorso con cui si chiedeva la completa abrogazione delle linee guida, in base al quale si è pronunciato il tribunale amministrativo con sentenza depositata il 21 gennaio, era stato presentato nel 2004 dalla Warm, la World Association for Reproductive Medicine.
La sentenza di lunedì "accoglie il ricorso proposto dalla Warm, e per l'effetto annulla le Linee guida contenute nel decreto ministeriale del 21 luglio 2004, nella parte che riguarda le misure di tutela dell'embrione laddove si statuisce che ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati in vitro, ai sensi dell'articolo 13 (comma 5), dovrà essere di tipo osservazionale". In pratica boccia il divieto di diagnosi preimpianto e la predeterminazione del numero degli embrioni da ottenere e poi da impiantare in utero, non più di tre. In aggiunta, il Tar del Lazio solleva la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14 (commi 2 e 3), della legge 40 del 19 febbraio 2004, per contrasto con gli articoli 3 e 32 della Costituzione. Rinviando la 'palla' alla Consulta. La sezione III quater del Tar del Lazio, composta dal presidente Mario Di Giuseppe, e dai consiglieri Linda Sandulli e Carlo Taglienti dunque "sospende il giudizio in corso e dispone che gli atti vengano trasmessi alla Corte Costituzionale". Infatti, secondo le toghe del Tar del Lazio, la contestazione degli articoli della legge e delle linee guida "non può che passare attraverso una eventuale questione di costituzionalità della norma che ne costituisce il letterale fondamento". I giudici spiegano che "la predeterminazione del numero degli embrioni producibili e successivamente impiantabili, imposta dalla norma in modo aprioristico e a prescindere da ogni concreta valutazione del medico curante, sulla persona che intende sottoporsi al procedimento di procreazione medicalmente assistita, appare rivelarsi non in linea con quel bilanciamento di interessi (tutela dell'embrione-procreazione) che la legge 40 sembra voler perseguire". Il Tar afferma inoltre che la fecondazione assistita "è un trattamento sanitario, vale a dire una pratica terapeutica per sopperire ad alterazioni dell'organismo". Dunque le "disposizioni sembrano incorrere in un contrasto con il diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione". Nel mirino anche "il divieto della crioconservazione degli embrioni". Perché, spiega il Tar del Lazio, "nell'ipotesi tutt'altro che improbabile di un tentativo non andato a buon fine è necessario assoggettare la donna a un successivo trattamento ovarico, a una pratica medica - certificano i giudici amministrativi - che comporta in sé il rischio della sindrome da iperstimolazione ovarica e che trova nella legge, e non in esigenze di carattere medico, il suo fondamento". Un dettato di legge che, sempre secondo i magistrati di via Flaminia, "appare addirittura in contrasto con i principi ai quali la stessa legge 40 dichiara di volersi ispirare", cioè quello "di minore invasività", espressi dall'articolo 4 (comma 2 lettera a della norma). Non tutti i motivi del ricorso della Warm sono però stati accolti dal Tar del Lazio, che ha giudicato infondato il rilievo che riguarda "la mancata indicazione al medico del comportamento da tenere nel caso di crioconservazione di materiale genetico appartenente a individuo non più vivente", vale a dire a una persona deceduta nell'arco di tempo tra l'inseminazione e il trasferimento in utero . La sentenza, stabiliscono i giudici amministrativi, deve ora essere "notificata alle parti, alla presidenza del Consiglio dei ministri e ai presidenti della Camera e del Senato". |